Il partenariato pubblico privato (PPP) comprende diverse tipologie contrattuali tra una pubblica amministrazione ed imprese private, accomunate dal fatto che, diversamente dagli appalti, l’iniziativa viene promossa dal privato.
Questo strumento trova già una ampia diffusione e, negli ultimi anni, sta incontrando un crescente favore da parte dei governi che si sono succeduti anche come strumento di realizzazione del PNRR. Questo strumento è stato integralmente confermato dal nuovo codice degli appalti pubblici nel quale è disciplinato dall’art. 175 e seguenti.
Lo studio Pierpaolo Vannucci Advisors ha sviluppato una considerevole esperienza nelle diverse aree di competenza necessarie per la presentazione di una proposta di PPP, con particolare riguardo alla realizzazione di impianti fotovoltaici su spazi pubblici da mettere a servizio di comunità energetiche.
In particolare il nostro studio è sia in grado di elaborare la bozza di convenzione di PPP (il contratto che regolerà i rapporti tra l’impresa e la PA) che i Piani Economici Finanziari, il documento previsto dalla normativa in cui viene evidenziato l’equilibrio economico-finanziario del contratto con l’ente pubblico
Facendo seguito al nostro precedente articolo, che approfondiva la disciplina generale del PPP e la relativa convenzione, vi illustriamo di seguito gli aspetti principali del Piano Economico Finanziario che deve corredare qualsiasi proposta di partenariato pubblico privato.
Nell’ambito della finanza di progetto assume un ruolo centrale la redazione e l’asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF), ovvero di quel documento previsto dalla normativa in cui viene evidenziato l’equilibrio economico-finanziario del contratto con l’ente pubblico.
Il PEF è previsto dal codice dei contratti pubblici, in particolare dall’art. 193, comma 2, D.Lgs 36/2023.
Come detto, il PEF serve per evidenziare le caratteristiche di equilibrio economico-finanziario del contratto. L’art.177 comma 5 del D.lgs definisce “l’equilibrio economico-finanziario” come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L’equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
Pertanto, tale documento è imprescindibile per tutti i soggetti che intendono partecipare ad un bando pubblico con la pubblica amministrazione.
Per assolvere alla funzione di evidenziare l’equilibrio economico-finanziario di un contratto di Project financing, il PEF (piano economico finanziario) deve essere costruito facendo riferimento alle best practice e agli orientamenti delle autorità nazionali competenti.
In particolare, per quanto riguarda gli schemi fondamentali che compongono un PEF si fa riferimento ai seguenti prospetti:
Al fianco di questi tre documenti fondamentali che ricalcano il modello del bilancio civilistico, il Piano Economico-Finanziario deve prevedere una apposita sezione per il calcolo degli indicatori finanziari di progetto, i quali sintetizzano in un indice o in una percentuale quelle che sono le condizioni di equilibrio-finanziario di un progetto.
Gli indicatori finanziari principali, richiamati anche dalle Linee Guida n. 9, emanate dall’ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono:
A) gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso
Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto;
B) gli indicatori di riferimento per la redditività dell’operatore economico, quali il VAN dell’azionista
che rappresenta, in termini monetari attualizzati, il valore creato o disperso dall’investimento
effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell’azionista, che
indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti,
così come individuato nel PEF;
C) gli indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) e il LLCR (Long Life Cover Ratio).
Aspetto fondamentale nell’elaborazione degli indicatori finanziari di progetto è il calcolo del WACC (Weighted Average Cost of Capital) ovvero del costo medio ponderato del capitale investito nel progetto.
In generale, un progetto, genera ricchezza ed è conveniente da perseguire, quando il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto sono maggiori di zero ed il TIR è superiore al costo medio ponderato del capitale.
Nell’ambito dei progetti di Project financing in PPP, queste due condizioni (VAN>0 e TIR>WACC) devono essere rispettate con qualche accorgimento. In particolare, i valori di VAN e TIR devono tendere all’equilibrio.
Se questo non è verificato, il contratto potrebbe infatti contenere margini di extra-redditività per il partner privato che ne riducono il trasferimento del rischio operativo e, pertanto, queste situazioni devono essere attentamente valutate dalle amministrazioni.
Il nostro studio è in grado di offrire assistenza alla redazione di Piani Economico-Finanziari e di convenzioni di PPP al fine di partecipare a bandi pubblici.
In particolare, negli ultimi tempi ci siamo specializzati nella redazione di PEF per la presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Inoltre, collaboriamo con una primaria società di revisione al fine di fornire l’asseverazione del PEF così come previsto dalla normativa.