Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) sono un istituto giuridico introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 e riservato esclusivamente alle società per azioni e in accomandita per azioni.
La loro introduzione ha avuto l’obiettivo di dotare le società di un strumento agevole per il reperimento di risorse finanziarie non solo da parte dei soci ma anche di terzi estranei alla compagine sociale. Le società possono quindi emettere strumenti finanziari, a fronte di apporti anche di opere o servizi, forniti di diritti patrimoniali od anche amministrativi, ad esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale dei soci.
Il DL 179/2012, tra le deroghe al diritto societario previste a favore dello startup innovative, all’art. 26 comma 7 ha stabilito la possibilità anche per le Startup innovative di emettere gli strumenti finanziari partecipativi.
Successivamente, il c.d. Decreto Investment Compact ha introdotto la figura delle PMI innovative, estendendo loro le deroghe al diritto societario già elaborate per le start up innovative. Pertanto, possono quindi ricorrere all'emissione di strumenti finanziari partecipativi tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che siano configurabili come Start up o PMI innovative.
Il principale vantaggio per le startup e PMI innovative nell’utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi è la possibilità di raccogliere capitali da privati senza la necessità nell’immediato di aumentare il capitale sociale della società.
L’emissione degli SFP può avvenire, come stabilito dall’art. 2346 c.6 del codice civile, anche a seguito di apporti di opera o servizi da parte dei soci o di terzi, prefigurando in questo caso un’operazione del tutto simile ad un “Work for equity”.
La sottoscrizione degli SFP costituisce normalmente un investimento in capitale di rischio.
Gli SFP possono essere assimilati alle quote societarie ed iscritti in un’apposita riserva di patrimonio netto della Società. Gli SFP di questo tipo si convertiranno automaticamente in partecipazioni della Società al verificarsi di determinati eventi quali: aumento di capitale, quotazione in borsa, cessione di azienda, etc. e normalmente il prezzo di conversione è predeterminato o oggettivamente determinabile.
Gli SFP possono assumere la caratteristica quindi di strumenti “ibridi” che presentano caratteristiche a metà tra il debito e l’equity. In questo caso il regolamento degli SFP può prevedere il diritto da parte del sottoscrittore alla partecipazione agli utili ma non alla restituzione dei fondi versati i quali possono essere convertiti in capitale entro un certo termine e/o al verificarsi di certe condizioni.
L’investitore ha quindi la sicurezza che, all’accadimento di certi fatti o al verificarsi di determinati eventi, potrà convertire in automatico gli SFP in capitale.
Diversamente possono assumere la caratteristica di titoli di debito. In questo caso sono da appostare nel passivo dello stato patrimoniale e sono quindi un vero e proprio debito della società. Alla scadenza indicata nel regolamento di emissione dello strumento finanziario, su richiesta dell’investitore e sulla base di quanto previsto dal regolamento di emissione, gli SFP potranno essere rimborsati o trasformati in quote societarie.
Ai possessori degli SFP aventi natura di debito è riconosciuto il diritto di ricevere periodicamente una remunerazione del capitale investito. I diritti patrimoniali possono anche esser di diverso genere: ad esempio, possono essere rappresentati da particolari agevolazioni come sconti sull’acquisto di beni o servizi forniti dalla società.
In tutti i casi, compreso quello degli SFP assimilabili alle azioni, il titolare degli SFP non assume lo stato di socio se non quando andrà ad esercitare il diritto, se espressamente previsto all’interno dello statuto e del regolamento della società, di convertire gli SFP in partecipazioni.
La legge lascia allo statuto ed al regolamento ogni determinazione in merito al contenuto dei diritti patrimoniali o anche amministrativi conferiti dagli strumenti finanziari, limitandosi solamente ad escluderne il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Il regolamento di emissione degli SFP deve disciplinare espressamente:
a) i diritti patrimoniali ed amministrativi riconosciuti al sottoscrittore; b) le modalità e le condizioni di emissione;
c) le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni;
d) se ammessa, quale sia la legge di circolazione.
Anche i diritti amministrativi sono determinati dal regolamento. In ogni caso la legge precisa che gli SFP non possono conferire il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci, tuttavia, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati.
I vantaggi per gli investitori sono diversi e dipendono anche dai diritti che incorpora lo strumento finanziario.
Nel caso gli SFP siano assimilati alle quote societarie gli investitori hanno il vantaggio di poter convertire automaticamente gli SFP in capitale all’accadimento di determinati eventi ad un prezzo determinato al momento della sottoscrizione o da determinarsi con criteri oggettivi, magari scontato di una certa percentuale per tener conto del supporto dato alla startup nella fase iniziale.
Nel caso in cui sia costruito nella forma di debito, l’investitore percepirà annualmente una remunerazione del capitale investito
Nel caso in cui sia costruito nella forma di debito convertibile l’investitore, oltre alla possibilità di percepire una remunerazione sul capitale investito sottoforma di interesse ha la facoltà di convertire, alle condizioni ed al momento indicato nel regolamento, il proprio debito in capitale.
In tutti i casi di conversione in capitale in una startup o PMI innovativa sarà possibile beneficiare anche delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. (per le persone fisiche deduzione fiscale del 30% o 50%)
Accesso a capitale diversificato: Gli SFP consentono alla società di acquisire fonti di capitale diversificate e provenienti da una vasta platea di investitori;
Coinvolgimento degli investitori: gli SFP creano un coinvolgimento degli investitori e pongono le condizioni per acquisire partner capaci di apportare alla startup esperienze, competenze e attività di networking;
Valorizzazione dell’idea imprenditoriale: l’investimento nella startup di determinati investitori può essere una forma di validazione dell’idea imprenditoriale e favorire sia l’ingresso dia altri investitori sia sotto forma di debit che di Equity nonché validare l’idea imprenditoriale;
Favorisce l’apporto di competenze: gli SFP, se impiegati quale modalità di pagamento di prestazioni professionali, opere o servizi, riduce l’esborso economico immediato legato alla remunerazione di lavoratori e/o professionisti.
Per effettuare un’emissione di strumenti finanziari partecipativi è necessario innanzitutto che lo statuto societario preveda al suo interno la possibilità di effettuale tale operazione. Dopodiché, è necessario predisporre e approvare un regolamento di emissione, che deve disciplinare le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni i limiti di emissione e le norme di circolazione.
Oltre a questo, da un punto di vista contabile è necessario adeguare apposite poste di bilancio che serviranno ad “accogliere” gli strumenti finanziari partecipativi.
Gli strumenti finanziari partecipativi rappresentano un’alternativa di finanziamento molto interessante soprattutto per le startup e PMI innovative che hanno difficoltà a reperire risorse finanziarie attraverso i normali canali bancari. Inoltre, risulta essere un utile strumento da parte di startup e PMI Innovative per fare il loro ingresso sui mercati dei capitali dando così la visibilità al proprio prodotto o servizio offerto.
Il nostro studio è in grado di accompagnare le aziende nell’emissione degli strumenti finanziari partecipativi, offrendo assistenza in tutte le fasi propedeutiche ad essa, tra cui:
Le fasi per l’emissione di una SFP possono essere riassunte come di seguito: